(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» https://explorebookmarks.com/story18431252/reati-di-violazione-della-riservatezza-no-hay-m%C3%A1s-de-un-misterio